Tetto minimo di frequenza
 

Sono in vigore norme sul tetto minimo di frequenza e per la valutazione dell’anno scolastico e sui criteri per le deroghe (C.M. 4 marzo 2011 n. 20 14 83 ex DPR 122 del 2009).
La norma prevede circa 50 giorni di assenza, a seconda del monte ore dell’indirizzo frequentato dallo studente. 
La legge prevede uno spazio di deroghe.Sono suscettibili di deroga le assenze dovute a:
1.       prolungati periodi di malattia adeguatamente documentati,
2.       rispetto di principi religiosi (es. assenze il sabato per gli Ebrei),
3.       partecipazione a gare sportive documentate da idonea Associazione aderente al CONI,
4.       situazioni di gravi disagi psicologici documentati da qualificata certificazione di psicologo associato all’Albo.
Le deroghe non sono automatiche: occorre dichiarare, da parte del Consiglio di Classe, che per lo studente, nonostante le assenze, esistono elementi sufficienti perché si proceda alla sua valutazione. In caso contrario le deroghe non sono applicabili.
Il calcolo esatto va effettuato sull’orario curricolare.
                                                                                                                                                    
N.B. Queste tabelle sono comunque generali perché va tenuto conto di ogni variabile individuale, comprese le uscite in anticipo e gli ingressi in ritardo.
 

CLASSI

 

MONTE ORE TOTALE

MONTE ORE DI FREQUENZA MINIMA

PER CHI NON SI AVVALE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1^ e 2^ senza seconda lingua straniera

891

668

644

2^ con seconda lingua straniera

990

743

718

3^ PNI, 3^Linguistico, 4^PNI

1023

767

743

3^ tradizionale

924

697

668

3^, 4^, 5^ Scientifico Tecnologico

1122

842

817

4^ tradizionale

957

718

693

4^, 5^ linguistico, 5^PNI

1056

792

767

5^ tradizionale

990

743

718