Regolamenti


 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IL PATTO DI CORRESPONSABILITA'

CODICE DI COMPORTAMENTO RELATIVO A SOSTANZE PSICOTROPE

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN MERITO ALLA SICUREZZA INFORMATICA ED USO CONSAPEVOLE DELLE TIC NELLA SCUOLA (PUA)

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RESIDENZIALI

REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI INFORMATICA

REGOLAMENTO BIBLIOTECA

REGOLAMENTO EDUCAZIONE FISICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 24 Giugno 1998, N. 249

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
  3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
  4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
  2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
  6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
    1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
    2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
    5. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
    6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

  1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
  3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
  5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
  8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
  9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
  10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
  11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
     

Art. 5 (Impugnazioni)

  1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
  2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
  3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
  4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

 

Art. 6 (Disposizioni finali)

  1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
  2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
  3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

1.      Il presente regolamento si offre come strumento per garantire a tutte le componenti del Liceo "G.B.Quadri" la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri.

2.      Il Liceo condivide e fa propri i principi ispiratori dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", si impegna a rispettare e fare rispettare diritti e doveri sanciti dall'ordinamento giuridico in vigore.

3.      Il Liceo fornisce a tutte le sue componenti, all'inizio di ogni anno scolastico, il piano dell'offerta formativa.

 

CAPO  I

DIRITTI

Art. 1.  Diritti dello Studente

Lo Studente ha il diritto di essere informato sul suo andamento didattico in modo puntuale e trasparente, attraverso il voto/punteggio assegnatogli dai Docenti, per poter autovalutarsi e apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al suo metodo di studio.

Art. 2. Ha il diritto di ricevere informazioni e partecipare ad iniziative educative utili per il mantenimento di un buono stato di salute.

Art. 3. Agli Studenti è consentito lo svolgimento di Assemblee di Istituto e di Classe secondo le modalità previste negli art. 16, 17, 18.

Art. 4. Diritti delle Famiglie

La Famiglia ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e sul comportamento dei propri figli, secondo le linee definite nel Collegio dei Docenti e le modalità indicate da ciascun Consiglio di Classe.

Art. 5. Diritti di tutte le componenti della scuola

Diritto di associazione Tutte le componenti della scuola hanno diritto di organizzarsi liberamente in associazione secondo le modalità previste nell'art. 24.

 

CAPO  II

DOVERI

Art. 6. Doveri dello Studente

Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio, per garantirsi, con la costanza e il continuo esercizio, il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie.

Art. 7. Lo Studente deve:

a.      essere puntuale e assiduo alle lezioni e giustificare formalmente le assenze secondo le modalità previste nell’art. 13 ;

b.      presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con gli oggetti personali utili alla sua attività;

c.       mantenere in ogni momento della vita didattica un comportamento ed un linguaggio educati e corretti;

d.      rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente dove studia e lavora; collaborare a renderlo pulito, confortevole ed accogliente;

e.       comportarsi in modo corretto ed adeguato durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, secondo le modalità previste nel regolamento per le attività residenziali e di studio;

f.       contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte;

g.      utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza;

h.      risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature, secondo tariffe pubblicate periodicamente; il risarcimento può anche essere richiesto a gruppi o a classi di studenti;

i.        informare i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

Art. 8. Doveri della Famiglia

La Famiglia

a.      ha il dovere, quale componente fondamentale della scuola e in quanto responsabile dell'armonico sviluppo psico-fisico degli Studenti, di tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli, partecipando agli incontri scuola-famiglia, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina  nelle forme e ore previste;

b.      ha il dovere di collaborare attivamente con i docenti, con gli strumenti che le sono propri, anche motivando responsabilmente le assenze dei figli dalle lezioni.

Art. 9. Doveri dei Docenti

I Docenti

a.      sono tenuti a rispettare doveri e diritti definiti al contratto di lavoro a cui questa scuola si attiene e ad ispirare la propria azione didattica al P.O.F. votato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto. Inoltre essi dovranno garantire alle famiglie l'informazione sull'andamento scolastico, secondo le modalità previste.

b.      Hanno il dovere di segnalare al Preside ed al Consiglio di Classe le trasgressioni alle norme di comportamento degli studenti durante le attività didattiche e soprattutto in occasione delle uscite didattiche e visite di istruzione;

Art. 10. Doveri del personale docente, non docente, Studenti, loro familiari e chiunque altro operi all’interno dell’Istituto:

a.      rispettare le persone ed i loro ruoli;

b.      rispettare le strutture scolastiche;

c.       rispettare i regolamenti adottati dal Liceo;

d.      indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;

e.       informare tempestivamente la Dirigenza di infrazioni al regolamento di Istituto, in qualsiasi  momento vengano riscontrate.

f.       segnalare tempestivamente ai Docenti situazioni di pericolo, soprattutto se riferite a Studenti.

 

 CAPO  III

DIVIETI

Art. 11. Divieti del personale docente, non docente, Studenti, loro familiari e chiunque altro operi all’interno dell’Istituto:

a.      E’ assolutamente vietato usare, detenere o cedere a qualsiasi titolo ogni tipo di sostanza psicotropa illegale nei locali e nei cortili della scuola e durante le attività didattiche esterne alla sede scolastica. Sono sostanze psicotrope illegali: cocaina, ecstasy, eroina, marijuana, ketamina, hashish, LSD, amfetamine…

b.      E’ altresì vietato usare o cedere le sostanze psicotrope legali con le modalità previste dal precedente comma lo stesso è esteso anche agli studenti maggiorenni. Sono sostanze psicotrope legali: alcool e psicofarmaci (per uso non terapeutico).

c.       È vietato il fumo in qualsiasi spazio della scuola, eccetto un’area all’esterno dell'edificio scolastico, appositamente delimitata e predisposta per i fumatori, i quali possono accedervi solo durante la ricreazione e nei momenti in cui non sono in corso attività didattiche, avendo cura di mantenerla pulita. Qualora l’area non fosse mantenuta pulita, verrà sospesa la possibilità di utilizzarla.

d.      È vietato tenere acceso il cellulare durante le attività didattiche; l’utilizzo è consentito solo durante la ricreazione o per un utilizzo didattico concordato con l’insegnante (es.: acquisizione di documentazione durante un’attività di laboratorio).

 

CAPO  IV

NORME  CHE  REGOLANO  IL  COMPORTAMENTO  NELLA  COMUNITA'  SCOLASTICA

Art. 12. Entrate e uscite

a.      Tutti i permessi di entrata e uscita fuori orario dovranno essere autorizzati dalla Dirigenza.

b.      Gli studenti che arrivano in ritardo possono entrare in classe fino a 10 minuti dopo il suono della campanella ed il docente della prima ora segnerà il ritardo sul registro di classe con R accanto al nome dello studente. Questa opportunità è concessa per non più di 3 volte, superate le quali, e sempre quando il ritardo supera i 10 minuti, lo studente dovrà chiedere alla Presidenza una autorizzazione ad entrare in classe all’inizio della seconda ora ed aspettare nei locali adibiti a questo scopo la fine della prima ora. La Presidenza valuterà se concedere deroghe in casi particolari.

c.       Non si può uscire prima della conclusione della quarta ora di lezione, se non per motivi gravi, comunque documentati per iscritto. Se privi di permesso, gli Studenti minorenni possono uscire dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

d.      Non si può entrare dopo la fine della prima ora di lezione, se non per motivi gravi e comunque documentati per iscritto.

e.       La Dirigenza si riserva, in ogni caso, di valutare i motivi addotti per i permessi di entrata/uscita fuori orario.

f.       Nel caso in cui la richiesta di ingresso fuori orario sia determinata da motivi riconducibili a negligenza o a scarsa organizzazione da parte dello studente (es.: mancata sveglia, guasto meccanico del motorino o della bicicletta, ritardo nel trasporto a scuola da parte del genitore ed equivalenti) si procederà come segue: ad ogni tre entrate fuori orario corrisponderà un'ora di attività compensativa con modalità stabilite dalla Dirigenza scolastica.

Art. 13. Assenze

a.I Docenti della prima ora sono delegati dal Dirigente scolastico a chiedere e valutare le giustificazioni degli allievi assenti nei giorni precedenti.

b.La giustificazione deve essere scritta e firmata da un Genitore o da chi ne fa le veci. 

c.Per l'ammissione in classe dopo sei o più giorni di effettiva assenza dall'attività scolastica è obbligatorio allegare la certificazione medica.

d.La giustificazione della quinta, decima, quindicesima assenza dovrà  essere presentata alla Dirigenza e da questa controfirmata.

e.Le astensioni effettuate in seguito alla partecipazione a manifestazioni di rilevanza nazionale o cittadina dovranno:

e.1.1. essere concertate e approvate dal Comitato Studentesco che sceglierà:

1)se far votare tutta la scuola; in questo modo con il parere favorevole di almeno i 2/3 degli studenti che partecipano alla consultazione, la manifestazione è approvata

oppure

2)se mandare una delegazione di massimo 2 persone per ogni classe, le quali saranno le uniche ad essere “autorizzate” alla partecipazione della manifestazione;

e.1.2. Nel caso 1) le manifestazioni sono approvate se almeno i 2/3 degli studenti che partecipano alla consultazione esprimono voto favorevole. Qualora non si raggiungessero i 2/3 di voti a favore, le manifestazioni non sono approvate  quindi non è autorizzata l’assenza degli alunni. Durante la votazione, che si tiene in classe non appena ai rappresentanti vengono comunicate le modalità della manifestazione, ogni studente ha il diritto/dovere ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario sulla possibilità di prendere parte alla manifestazione. I 2/3 saranno contati sul totale dei votanti e non sul totale degli alunni della scuola, si ricorda che gli astenuti contribuiscono all’innalzamento del quorum.

e.2. Le astensioni effettuate in seguito alla partecipazione a manifestazioni extracittadine dovranno essere concertate e approvate dal Comitato Studentesco che sceglierà se mandare una delegazione di massimo 2 persone per ogni classe, le quali saranno le uniche ad essere “autorizzate” ad essere assenti e a partecipare alla manifestazione.

e.3. In tutti i casi, le assenze effettuate in seguito a manifestazione dovranno essere annotate sul libretto personale dello Studente, nello spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia, e sottoscritte da un genitore o da chi ne fa le veci o dallo studente stesso se maggiorenne;

e.4. Le astensioni effettuate in seguito alla partecipazione a manifestazioni dovranno essere comunicate alla Dirigenza Scolastica dai rappresentanti d’istituto con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

f.La Dirigenza Scolastica si riserva di valutare i motivi addotti per le assenze. Le assenze non debitamente giustificate comporteranno l'obbligo di svolgimento di attività compensativa stabilita dalla Dirigenza Scolastica. Essa consisterà in un'ora per ogni giorno di assenza o per ogni entrata/uscita in coincidenza con verifiche scolastiche.

Art. 14. Svolgimento delle Assemblee studentesche

a.      Assemblee Studentesche d’Istituto:

a.1. L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società. Si esclude ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.

a.2. L'Assemblea di Istituto, la cui durata può al massimo essere pari all'intero orario di lezione giornaliero, è organizzata dagli Studenti e/o dalla scuola;

a.3. L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta scritta della maggioranza (metà più uno) del Comitato Studentesco o del 10% degli Studenti dell'istituto. Si chiariscono che nei casi in cui non esista il comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli studenti. Il Comitato può delegare ai Rappresentanti d’Istituto e a tre componenti dello stesso (due rappresentanti di classe e un Rappresentante della Consulta) la facoltà di convocare le assemblee d’Istituto, mediante un documento che raccolga le firme del 50% +1 dei componenti del Comitato.

a.4. Le richieste delle assemblee di Istituto, con i relativi 0.d.G. (ordini del giorno) devono essere presentate al Dirigente Scolastico almeno quattro giorni prima della data stabilita.

a.5. Le Assemblee Studentesche non devono essere tenute per due volte di seguito nello stesso giorno della settimana e non devono avere luogo nei 30 giorni conclusivi del calendario scolastico.
Il preside, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura "visto il preside" seguita dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti copia del documento. Il documento stesso, munito del visto del Preside a certificazione della legittimità della convocazione dell'assemblea e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del preside stesso, all'albo della scuola e diffuso tra le varie componenti dell’Istituto (studenti, docenti, personale) mediante circolare.

a.6. Le Assemblee d’Istituto possono essere articolate in assemblee di classi parallele. Nella richiesta per la convocazione di queste assemblee devono essere specificate le loro caratteristiche, contestualmente alla presentazione dell'ordine del giorno e della data; l'articolazione dell'assemblea in classi parallele, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunga a quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle stesse norme di Legge che si riferiscono all'assemblea di istituto.

a.7.Un'altra Assemblea mensile di Istituto può svolgersi fuori dall'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

a.8. Per lo svolgimento dell’assemblea potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione del comune o dalla Provincia. Si chiarisce che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti.

a.9. Il comitato studentesco, o i Rappresentanti degli Studenti (con delega) possono chiedere che il 15 % (massimo) del fondo studentesco sia utilizzato per le assemblee d’istituto.

a.10. L'articolo 42 del D.P.R. n. 416/1974 sottolinea il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico o di altri organi. Il Comitato Studentesco o i membri incaricati di organizzare le assemblee possono quindi rifiutare la richiesta di svolgimento di attività non previste nell’assemblea (moduli, presentazioni, approfondimenti, compiti ecc..) proposte da organi esterni al Comitato e agli studenti.

 

b.      Assemblee Studentesche di Classe

b.1. L'Assemblea di classe, ha durata massima di due ore e può essere richiesta dai rappresentanti di classe o almeno dal 50% degli Studenti della classe.

b.2. L'assemblea di Classe può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della classe sia all'approfondimento dei problemi della società. Si esclude ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.

b.3. Le richieste delle assemblee di Classe, con i relativi O.d.G. (ordini del giorno) devono essere presentate al Dirigente Scolastico con tre giorni di preavviso, ma se utilizzano un’ora di supplenza possono essere presentate al Dirigente Scolastico il giorno stesso della data stabilita.

b.4. Un'altra Assemblea mensile di Classe può svolgersi fuori dall'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

 

Art. 15. Funzionamento dell’Assemblea di Istituto

a. Il Comitato Studentesco  o i Rappresentanti d’Istituto (con delega) devono presentare un regolamento delle Assemblee di Istituto. Il regolamento ha validità annuale. Può essere quindi modificato successivamente o confermato, o sostituito con un altro regolamento. Il suddetto regolamento sarà oggetto di approvazione da parte del Comitato Studentesco e del Consiglio del Istituto, nella seduta immediatamente successiva alla prima assemblea.

Il regolamento deve prevedere i seguenti criteri:

a.1 le Assemblee sono parte integrante dell’attività scolastica;

a.2 la partecipazione all’attività scolastica da parte degli Studenti è obbligatoria;

a.3 le modalità di verifica delle presenze;

a.4 il regolamento, dopo l’approvazione, dovrà essere allegato al regolamento d’Istituto.

b. I Rappresentanti d’Istituto, al termine di ogni assemblea d’Istituto, dovranno compilare un documento di valutazione dell’assemblea stessa, che dovrà contenere:

b.1. Tema dell’assemblea

b.2. Descrizione e valutazione delle attività svolte

b.3. Considerazioni sull’organizzazione

Il documento dovrà essere letto e approvato in Comitato Studentesco e dovrà successivamente essere consegnato al Dirigente Scolastico che ne curerà l'affissione all'Albo degli Studenti.
c. In caso di inadempienze rispetto ai punti a. (1,2,3,4)  di questo articolo, il Dirigente Scolastico può non autorizzare l’Assemblea del mese successivo.

d. All'Assemblea di Istituto, in armonia con l'O.d.G., possono partecipare esperti esterni invitati dagli Studenti, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il consiglio di istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata.

e. Il Consiglio d’Istituto, mediante una delega che raccolga le firme del 50% più uno dei componenti dello stesso, può delegare (annualmente) al Dirigente Scolastico la facoltà di autorizzare la partecipazione di esperti esterni nelle Assemblee d’Istituto. Questo per evitare di dilatare i tempi d’approvazione e di convocazione delle Assemblee.   

 

Art. 16 Funzionamento delle Assemblee di Classe

a.      L'Assemblea di Classe è composta da tutti gli alunni della classe ed è presieduta dal Rappresentante primo eletto. Le funzioni di Segretario sono attribuite al secondo Rappresentante.

b.   L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare.

c.    Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle che riguardano persone, le quali vanno effettuate per scrutinio segreto.

d.   I punti all'ordine del giorno messi a votazione si considerano approvati se ottengono il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

e.    Il verbale dell'Assemblea deve essere consegnato all'ufficio di Dirigenza dell'Istituto.

f.      E' compito del Presidente dell'Assemblea vigilare sul rispetto del regolamento dell'Assemblea, chiedendo l'intervento dell'insegnante ogniqualvolta sia in difficoltà nello svolgere la propria funzione.

g.      I Docenti nelle cui ore di lezioni è autorizzata l'assemblea di classe, nel pieno rispetto della autonomia degli allievi danno, su richiesta degli Studenti, supporto di guida organizzativa e di vigilanza della regolarità dei lavori. Nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, i Docenti devono intervenire sciogliendo la stessa e riprendendo il regolare svolgimento delle lezioni.

h.      Le Assemblee di Classe dell'indirizzo Scientifico Tecnologico, in presenza della riduzione di orario da 34 a 32 ore settimanali, vanno svolte dopo la quinta ora di lezione nei giorni in cui non vi sono seste ore oppure durante ore di supplenza svolte da Docenti non del corso. In questo secondo caso il Dirigente Scolastico deroga dal vincolo da parte dei rappresentanti di richiedere l'Assemblea di Classe con il preavviso stabilito dal presente regolamento e ne autorizza ugualmente lo svolgimento.

 

Art. 17. Rappresentanti degli alunni

a. Rappresentanti di classe degli alunni:

I rappresentanti di classe vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico nella prima Assemblea di Classe convocata dal Dirigente scolastico. Le votazioni devono avvenire per scrutinio segreto. I rappresentanti hanno il compito di:

1. presiedere e fungere da segretario durante lo svolgimento delle Assemblee;

2. partecipare ai Consigli di Classe ove se ne richieda la presenza;

3. svolgere una funzione di collegamento tra la classe e gli uffici di Dirigenza e Segreteria;

4. fare da portavoce alla/della Classe;

5. consultare formalmente la Classe per ogni decisione che la riguardi;

6. partecipare al Comitato Studentesco;

7. nel caso di imprevista assenza dell'insegnante, avvisare la Dirigenza e organizzare l'attività della classe al fine di non disturbare le attività scolastiche in corso;

8. assicurare, all'inizio della lezione, la presenza del registro di classe nell'ambiente in cui si svolge la lezione.

9. collaborare all’organizzazione delle assemblee d’Istituto

I rappresentanti possono inoltre chiedere al Coordinatore che il Consiglio di Classe sia “allargato” a tutti i componenti della classe stessa. Il Coordinatore valuterà la necessità di un Consiglio allargato che, si ricorda, consente a tutti i docenti e agli studenti della classe di avere un dialogo diretto, completo e costruttivo sui problemi della classe stessa.   

b. Rappresentanti d’Istituto

I rappresentanti di istituto vengono presentati nella prima Assemblea di Istituto convocata dal Dirigente scolastico. Le votazioni dovranno avvenire con queste modalità:

1. Il Dirigente scolastico predisporrà un locale con le urne, presieduto da un docente e da alcuni studenti che collaboreranno allo spoglio.

2. Una classe per volta dovrà essere accompagnata a votare dal docente dell’ora prevista da un calendario precedentemente fissato dal Dirigente Scolastico.

3. Ciascuno studente sarà fornito di una scheda dove compariranno in nomi dei candidati e dovrà barrare la casella corrispondente al candidato scelto

4. La decisione riguardante il sistema elettorale (maggioritario o proporzionale) dovrà essere presa da Dirigente prima dell’Assemblea di presentazione e comunicata durante la stessa.    

5.La nomina ufficiale dei Rappresentanti d’Istituto dovrà essere redatta dal Dirigente Scolastico e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione.

6. I rappresentanti hanno il diritto di chiedere al Dirigente Scolastico un corso di formazione che gli aiuti a comprendere i loro doveri e i meccanismi  burocratici interni all’istituto.

Il corso dovrà tenersi entro le prime 5 settimane successive all’elezione. Il Dirigente Scolastico potrà delegare ad alcuni docenti il compito di tenere questo corso (di durata definibile dai partecipanti).

7. I rappresentanti eletti hanno il compito di:

      7.1. presiedere e fungere da segretario durante lo svolgimento dei Comitati Studenteschi;

      7.2. partecipare ai Consigli di Istituto;

      7.3. svolgere una funzione di collegamento tra gli studenti e gli uffici di Dirigenza e Segreteria;

      7.4. fare da portavoce degli studenti;

      7.5 consultare gli studenti per ogni decisione che la riguardi;

      7.6. Su delega del Comitato possono:

             7.6.a.  convocare il Comitato Studentesco;

             7.6.b.  convocare le Assemblee d’Istituto

             7.6.c.  organizzare le Assemblee d’Istituto

8. I Rappresentanti d’Istituto hanno il diritto di usufruire di un’aula (definita a inizio mandato) dove poter effettuare gli incontri pomeridiani  

c. Rappresentanti della Consulta

I rappresentanti della Consulta vengono presentati nella prima Assemblea di Istituto convocata dal Dirigente scolastico. Le votazioni avverranno simultaneamente a quelle dei Rappresentanti d’Istituto seguendo le stesso modalità.

I rappresentanti hanno il compito di:

1. partecipare al Comitato Studentesco

2. svolgere una funzione di collegamento tra gli studenti, i Rappresentanti d’Istituto e la Consulta provinciale degli Studenti;

3. fare da portavoce degli studenti nella Consulta Provinciale;

4. Su delega del Comitato uno dei due membri (in accordo con gli altri soggetti delegati), può:

    4.a.  convocare il Comitato Studentesco;

    4.b.  convocare le Assemblee d’Istituto

    4.c.  organizzare le Assemblee d’Istituto

La nomina ufficiale dei Rappresentanti della Consulta dovrà essere redatta dal Dirigente Scolastico e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione.

 

Art. 18. Comitato Studentesco 

a. Il Comitato Studentesco è composto dai rappresentanti di Classe, di Istituto, e della Consulta ed è presieduto dal Rappresentante d’Istituto primo eletto. Le funzioni di Segretario sono attribuite al Rappresentante secondo eletto, o da un Rappresentante di classe offertosi volontario. 

b. Il Comitato studentesco può essere convocato dal 10% dei rappresentanti di Classe o, su delega del comitato stesso, dai Rappresentanti degli studenti

c. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco

d. Il comitato studentesco dovrà tenersi fuori dell'orario delle lezioni. Nel momento in cui si presentino temi o problematiche che richiedono tempi abbastanza lunghi per l’esposizione e la riflessione, il Dirigente Scolastico può, in via del tutto eccezionale, consentire che il Comitato della durata di un ora si svolga durante l’orario delle lezioni.

e. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare.

f. Si distinguono :

Comitati Parziali: a questi comitati è richiesta, obbligatoriamente, la presenza di un solo rappresentante di classe. In questi comitati verrà compilato un verbale con il quale il Comitato potrà deliberare sui punti posti all’ordine del giorno.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle che riguardano persone, le quali vanno effettuate per scrutinio segreto.

I punti all'ordine del giorno messi a votazione si considerano approvati se ottengono il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

Il verbale del Comitato deve essere consegnato all'ufficio di Dirigenza dell'Istituto.

I Rappresentanti d’Istituto possono decidere di esporre il verbale nelle bacheche degli studenti per garantire l’informazione Comitato«Studenti. E' compito del Presidente del Comitato vigilare sul rispetto del regolamento del Comitato, chiedendo l'intervento del Dirigente Scolastico ogniqualvolta sia in difficoltà nello svolgere la propria funzione.

I rappresentanti che per due volte di seguito non si presentano a questo tipo di comitati saranno sollevati dal loro incarico (a meno che l’assenza non sia giustificata).

Comitati Plenari: a questi comitati la partecipazione di entrambi i rappresentanti di classe è obbligatoria. Se i rappresentanti non possono partecipare possono incaricare un loro compagno di prendere parte al comitato. Nel foglio delle presenze (vedi punto 18.g) quest’ultimo dovrà anteporre alla propria firma la dicitura “delegato”. Questi comitati saranno convocati ogniqualvolta sia necessario comunicare ai soli rappresentanti di classe informazioni riguardanti attività-iniziative-assemblee e non è richiesta la compilazione di un verbale.

Comitati Aperti: questi comitati sono aperti a tutti gli studenti interessati e la partecipazione di entrambi i rappresentanti è obbligatoria. Possono essere convocati ogniqualvolta si presenti la necessità di comunicare iniziative e progetti a tutti gli studenti e non è richiesta la compilazione di un verbale. La loro utilità è quella di migliorare la comunicazione Rappresentanti«Studenti.      

g. Per verificare l’effettiva presenza dei Rappresentanti di Classe ai Comitati (che si ricorda essere obbligatoria) i rappresentanti d’istituto devono predisporre, all’entrata dell’aula in cui si svolgerà il comitato, un foglio con la lista dei rappresentanti di classe che devono certificare la loro presenza con una firma. 

 

Art. 19. Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori è formato dai rappresentanti di Classe e di Istituto dei Genitori.

Art. 20. Assemblee dei Genitori

I Genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblee di classe o di Istituto nei locali della scuola al di fuori dell'orario delle lezioni.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei Genitori rappresentanti o di almeno il 30% dei Genitori.

L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente del Comitato dei Genitori o da almeno il 10% dei Genitori.

La richiesta dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno vengono presentati al Dirigente Scolastico almeno quattro giorni prima della data stabilita.

Alle assemblee d'istituto dei Genitori, e su formale richiesta degli stessi, possono partecipare il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti. Il Dirigente Scolastico può convocare in assemblea i genitori o i loro rappresentanti.

Art. 21. Rappresentanti di Classe dei Genitori

I Rappresentanti di Classe svolgono l'importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, utile per un miglior funzionamento dell'istituto.

I Rappresentanti di Classe vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico nella prima Assemblea di Classe dei Genitori convocata dal Dirigente scolastico.

I Rappresentanti hanno il compito di:

a.    partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richieda la  presenza;

b.   svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori della classe;

c.    partecipare alle riunioni del Comitato dei Genitori.

 

Art. 22. Associazione

Ogni Associazione:

a.      deve avere un nome e un proprio statuto o regolamento;

b.      deve operare nel rispetto della programmazione delle attività approvate dal Consiglio di Istituto;

c.       comunica alla scuola, nella persona del Dirigente o di chi ne fa le veci, il nominativo di uno dei suoi membri quale responsabile dell'associazione stessa.

La scuola, nella persona del Dirigente o di chi ne fa le veci, a sua volta nomina un proprio rappresentante a tutela della sicurezza delle strutture scolastiche e della regolarità dello svolgimento delle attività.

Art. 23. Rapporti scuola-famiglia

Durante il primo Collegio dei Docenti di ciascun anno scolastico vengono fissati il calendario e le modalità di massima delle riunioni e degli incontri scuola-famiglia, in modo da garantire e facilitare l'interazione positiva fra le famiglie e i docenti.

E' cura della scuola informare le famiglie di tali modalità e del calendario stabilito.

Art. 24. Uso delle aule

Le aule  potranno essere utilizzate dagli Studenti:

a.per attività curricolari esclusivamente per la durata dell'orario stabilito per la Classe a partire da dieci minuti prima del suono della campanella d'inizio delle lezioni e rispettando le seguenti regole:

a.1. nel caso in cui l'inizio delle lezioni della Classe sia posticipato rispetto a quello previsto per altre Classi, vi possono accedere soltanto al suono della  campanella di inizio della propria lezione;

a.2. devono lasciare l'aula immediatamente dopo il suono della campanella, a conclusione dell'ultima ora di lezione della propria Classe;

a.3. gli Studenti possono rimanere nelle aule oltre i limiti stabiliti dai punti a.1. e a.2. del presente articolo soltanto previa autorizzazione scritta della Dirigenza Scolastica.

b. per attività extracurricolari a condizione che:

b.1.  sia stato presentato al Dirigente Scolastico un regolamento

b.2.  venga indicato uno Studente in qualità di responsabile.

All’inizio dell’anno scolastico viene affidata a cura del Dirigente scolastico o di un suo delegato la/e aula/e ai rappresentanti di classe degli Studenti e dei Genitori e in loro vacanza da due Studenti e Genitori della classe stessa; il verbale, conforme all’allegato n°5, annoterà lo stato delle attrezzature e del locale. In caso di contestazione e comunque al termine dell’anno scolastico sarà verificato lo stato di quanto descritto nel verbale e in presenza di eventuali danni la/e classe/i dovrà/dovranno risarcire il danno stesso.

Art. 25. Accesso e uso di: laboratori, aule speciali, palestre

I laboratori, le palestre e le aule speciali sono utilizzati per:

a.      lo svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario didattico, secondo quanto stabilito dalla programmazione didattica annuale;

b.      esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali;

c.       attività di aggiornamento, autoaggiornamento, sperimentazione e ricerca;

d.      l'utilizzo da parte di enti ed istituzioni esterni, pubblici o privati, regolarizzato da apposite convenzioni.

Le attività diverse da quelle indicate sopra sono consentite, solo previa autorizzazione della Dirigenza, sentito il parere del responsabile didattico e tecnico.

Le attività di cui ai punti b., c., d. sono programmate e concordate fra il responsabile dell’attività e l'assistente tecnico del reparto in cui verranno svolte.

Ciascun responsabile didattico e tecnico predisporrà  un regolamento interno.

Art. 26. Regolamento di: aule, palestre, aule speciali, laboratori, biblioteca

Il Regolamento di aule, palestra, aule speciali, laboratori e biblioteca deve:

a.      essere affisso nelle sedi alle quali è destinato ed essere illustrato, all’inizio dell'anno scolastico, dai Docenti agli Studenti, dando particolare rilievo alle norme di sicurezza da osservare.

b.      tenere conto della specificità dei reparti e prevedere:

-       la regolamentazione dell'accesso;

-       l'osservanza delle norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti;

-       le norme di comportamento da rispettare e i divieti;

-       la regolamentazione dell'uso delle apparecchiature, degli attrezzi e dei materiali didattici;

-       la regolamentazione delle eventuali modalità di prestito del materiale in dotazione.

c.       essere presentato entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento per l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico.

Relativamente alle aule speciali e ai laboratori, i Docenti e l'Assistente tecnico devono  compilare quotidianamente, ed in ogni sua parte, il registro di laboratorio.

I danni alle apparecchiature, le sottrazioni di esse o di altro materiale, i guasti agli impianti in genere e quant'altro sia ritenuto pregiudizievole per il buon andamento delle esercitazioni e per la loro efficienza, anche in termini di sicurezza, oltre che annotate nel registro suddetto, vanno tempestivamente segnalati al Dirigente scolastico ed all'Ufficio tecnico.  Le segnalazioni devono essere circostanziate e sottoscritte dal Docente o dall'Assistente tecnico.

Art. 27. Utilizzo del cortile e dell'area scoperta

Anche il cortile e l'area scoperta di pertinenza della Scuola, in quanto interno alla scuola, vanno utilizzate nel rispetto delle norme di civile comportamento previste per l'uso delle strutture pubbliche. In particolare i rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori di raccolta e non devono essere gettati dalle finestre delle aule prospicienti. In caso di mancato rispetto di questa elementare regola di civile comportamento,  un gruppo composto da n°10 Studenti sorteggiati tra i potenziali responsabili del gesto di maleducazione provvederà al ripristino di buone condizioni ambientali.

Il parcheggio dei veicoli del personale della scuola e degli Studenti è consentito solo negli spazi riservati e delimitati da apposite strisce.  E' vietato l'ingresso di veicoli di proprietà di persone estranee.

Art. 28. Servizio di ristorazione

Art. 28. Comportamenti rispettosi per le persone e per il ruolo dei docenti durante tutte le attività didattiche.

a.    Gli studenti devono evitare atti e comportamenti fraudolenti che possono alterare la valutazione delle prove. In questa situazione i docenti assegneranno alla prova la minima valutazione prevista dalla normativa (voto 1), estendendo il provvedimento a tutti gli studenti coinvolti.

b.    La presenza di cellulari ed altri dispositivi elettronici atti a riprendere immagini o a permettere la comunicazione fra studenti o con l’esterno o connessioni ad internet non deve in alcun modo disturbare lo svolgimento di attività didattiche con l’emissione di suoni o distraendo comunque lo studente dai suoi doveri scolastici, non deve violare la privacy delle persone riprendendole o mostrando foto/video di altri senza che questi abbiano acconsentito a ciò, non deve alterare la valutazione di prove scritte/grafiche/orali.

c.    Gli studenti si impegnano a spegnere i loro dispositivi elettronici durante le attività didattiche ed a consegnarli agli insegnanti prima dell’inizio delle prove scritte quando richiesto da loro. Qualora un docente rilevasse uno di questi strumenti ancora in possesso di uno studente dopo che la classe ha provveduto alla suddetta consegna, seguirà quanto previsto nel comma a. di questo articolo.

d.    Per i comportamenti scorretti sopra elencati si applicheranno le sanzioni previste nell’art. 30 commi 5 (ritiro dello strumento elettronico) e 7 (sanzioni disciplinari).

 

CAPO  V

SANZIONI  DISCIPLINARI

 

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

 

Art. 29. Principi generali

a.    Le sanzioni devono ispirarsi al principio della riparazione del  danno.  La riparazione  estingue solo le mancanze involontarie.

b.    In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate  e non lesiva dell’altrui personalità.

c.    Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se prima non ha potuto esporre le proprie ragioni.

d.    Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

e.    In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente della scuola provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato.

 

Art. 30. Mancanze rilevate nella sede scolastica

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l’organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

1        Mancanza ai doveri scolastici illustrati negli artt. 6 e 7  

ð  Ammonizione privata o in classe da parte dell'insegnante.

2        Mancanza ai doveri scolastici (artt. 6 e 7) e negligenza

ð  Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte dell'insegnante.

3        Comportamenti ripetuti di cui ai commi 1 e 2

ð  Richiamo scritto del Dirigente Scolastico.

4        Violazione dell’art. 11 comma c

ð In ogni caso qualsiasi violazione commessa verrà comunicata al Dirigente scolastico che applicherà le sanzioni previste dalla legge. Inoltre, se la violazione è commessa da uno studente ci sarà segnalazione alla Presidenza, che lo ammonirà e registrerà l’episodio sul suo libretto personale; in caso di reiterazione del comportamento, gli assegnerà un lavoro finalizzato ad aumentare la consapevolezza del danno alla propria salute e/o della lesione del diritto altrui a non essere esposto al fumo passivo (cartellone da esporre nei locali della scuola, ricerca bibliografica sulle sostanze tossiche presenti nel fumo o sugli effetti sulla salute, articolo da pubblicare sul giornalino della scuola, pulizia area fumatori…). Qualora lo studente perseveri nel proprio comportamento scorretto o non si impegni nella suddetta “compensazione”, si applicherà il comma 7 dell’art. 30.

5.  Violazione dell’art. 11 comma d

ð  Il docente che rileva l’infrazione si farà consegnare il cellulare (o altro dispositivo elettronico indebitamente usato durante le attività didattiche) e lo metterà in una busta chiusa in Segreteria contrassegnandola sul sigillo di chiusura con una firma propria (o del personale di segreteria) ed una dello studente; ciò garantirà la riservatezza dei dati contenuti nel dispositivo fino al ritiro dello strumento da parte di un genitore.

6.   Violazione dell’art. 11 commi a e b

ð  Il comportamento da tenere è illustrato nell’allegato “codice di comportamento relativo alle sostanze psicotrope”. La sanzione applicata è indicata nel punto 7.

7.   Comportamenti lesivi della dignità personale di compagni, personale docente e non docente; disturbo continuato alle lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; danneggiamento volontario di beni della scuola, consumo personale di sostanze psicotrope; utilizzo di qualsiasi dispositivo tecnologico, ivi compreso il cellulare, per riprendere persone, test, compiti o altro materiale didattico senza l’autorizzazione del docente oppure per comunicare con i compagni o con l’esterno o connettersi con la rete durante una verifica in classe, omissione di soccorso o di segnalazione tempestiva ai docenti di una situazione di pericolo riguardante uno o più compagni.

  ð  Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 7 giorni, deliberato dal Consiglio di Classe

8.   Ripetizione dei comportamenti del comma 7                                                     

ð  Allontanamento dalla comunità scolastica da 8 a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Classe (vedi art.32).

9.  Reati che violino la dignità e il rispetto della persona (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie…) o atti che determinino situazioni di pericolo per l’incolumità di altre persone (es. incendio, allagamento…) o altro comportamento indicato nei commi 7 e 8, ma particolarmente grave, nei casi in cui siano commessi nei locali della scuola o comunque si riferiscano a personale o Studenti della scuola.

ð  Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Istituto (vedi art.32).

10. In caso di recidiva o per situazioni in cui non sia possibile un intervento per un reinserimento responsabile e tempestivo, il Consiglio di istituto può decidere l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, prestando attenzione che ciò non comporti il mancato raggiungimento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico.

11. In casi particolarmente gravi il Consiglio di istituto può decretare, con una maggioranza qualificata (i ¾ dei presenti), l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.

12. I comportamenti passibili delle sanzioni indicate sono tenuti in considerazione dal Consiglio di classe per la determinazione del voto di condotta con le modalità indicate nella griglia allegata; non sarà possibile assegnare un voto inferiore a sei decimi se non ci sono le condizioni indicate nel D.M. 5/09.

 

Art. 31. Mancanze rilevate durante i viaggi di istruzione

a.       Qualsiasi comportamento illecito che si verificasse durante le suddette attività è equivalente alla stessa mancanza rilevata nella sede scolastica.

b.      In caso di mancato rispetto delle norme di comportamento, gli insegnanti accompagnatori decidono in modo inappellabile i provvedimenti necessari al controllo della situazione ed al contenimento del danno; tali trasgressioni saranno poi segnalate al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe e verranno considerate in occasione della formulazione del voto finale di condotta e ai fini di eventuali provvedimenti disciplinari.

 

Art. 32. Procedura per le sanzioni che comportano l’allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica

a.      Preliminarmente il Dirigente scolastico valuterà se indirizzare il procedimento disciplinare al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto, i quali decideranno nell’ambito delle rispettive competenze.

b.      Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento della scuola per sospensioni che non superino i 15 giorni, mentre il Consiglio di istituto decide per quelle che superano i 15 giorni; tali organi operano in materia disciplinare nella composizione allargata a Genitori e Studenti.  Se uno dei componenti del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto, Studente o Genitore, è coinvolto nel provvedimento disciplinare si astiene dalla votazione; qualora tutti i rappresentanti di una componente dell’organo deliberante fossero coinvolti si procede a surroga, se fossero assenti si rinvia la decisione ad altra seduta.

c.       L’applicazione di tutte le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola, deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte del Dirigente entro 15 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto. Le procedure relative all’irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro sessanta giorni dall’avvenuta contestazione: superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

d.      Il Consiglio di classe o il Consiglio di istituto possono decidere una sanzione alternativa all’allontanamento dalla comunità scolastica da proporre allo Studente; tale sanzione consiste in attività compensative che si svolgono al di fuori dell’orario scolastico e che si devono configurare come un servizio alla comunità scolastica.

e.       La contestazione di addebito, in quanto si inizia un procedimento amministrativo, deve contenere i dati relativi ad avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, motivazioni che lo hanno reso necessario, termini di conclusione.

f.       Le sanzioni disciplinari che hanno comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica verranno inserite nel fascicolo dello Studente personale insieme a tutte le altre informazioni relative alla sua carriera; nel caso in cui nel testo della sanzione compaiano dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno portato ad essa, essi dovranno essere coperti con “omissis”. Si ricorda che, secondo la normativa vigente, il trasferimento o il passaggio ad altra Scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma questo segue il suo iter fino alla conclusione.

 

Art. 33. Norme particolari

a.      Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante la sessione d’esami, compresi quelli di idoneità, sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

b.      Qualora ci fossero Studenti di classi diverse coinvolti in comportamenti inadeguati passibili di sanzioni per le quali ha titolo a decidere il Consiglio di classe, affinché si assumano decisioni omogenee a fronte di omogenei comportamenti, si rinvia la decisione all’Organo di Garanzia. Qualora ci fossero appelli o contestazioni, ad evitare la sovrapposizione fra giudice e garante, quest’ultima funzione sarà assunta direttamente dal consiglio di istituto.

c.       Per entrate fuori orario, assenze, uso improprio dei locali della scuola vedi art. 12 comma f, art. 13 comma g, art. 29.

 

Art. 34. Difesa dello Studente

a.      Nella fase istruttoria, seguita dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe delegato, viene dato un adeguato spazio al diritto di difesa dello Studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai Genitori o da Insegnanti, indicati dallo stesso o presentare memorie scritte.

b.      Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno da parte di chiunque vi abbia interesse (Studente o Genitore) entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 35. Organo di Garanzia interno

a.      L’Organo di Garanzia interno, istituito presso la scuola, è l’organo di appello contro le sanzioni disciplinari (vedi art. 34 comma b). Esso ha anche funzioni di garanzia rispetto ai comportamenti difformi che potrebbero verificarsi tra i vari Consigli di classe e può essere chiamato ad esprimersi, su richiesta degli Studenti o di chiunque ne abbia interesse, su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione delle norme in materia disciplinare presenti nel regolamento.

b.      L’Organo di Garanzia è composto da un genitore, un docente, un rappresentante del personale ATA e uno studente. Ne fa parte d’ufficio il Dirigente scolastico, che lo presiede. Si dà facoltà ai membri del Consiglio di Istituto, distinti per componente, di designare i membri da nominare.

c.       Esso dovrà esprimersi entro i 10 giorni successivi dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione del ricorso; durante questo periodo l’esecutività della sanzione viene sospesa, a meno di diverse esplicite disposizioni contenute nella sanzione disciplinare stessa.

d.      In prima convocazione le delibere sono valide se sono presenti tutti i membri, mentre in seconda convocazione lo sono con i membri effettivamente presenti. Qualora entro il termine previsto l’Organo di garanzia non si sia espresso, la sanzione si intende confermata.

e.       Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell’Organo di garanzia (ovvero trascorsi i 10 giorni dalla comunicazione del ricorso), lo Studente (o chiunque ne abbia interesse) può proporre un reclamo all’Organo di Garanzia regionale per una valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare. A tale organo spetta anche la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti contenute nei regolamenti degli istituti.

Art. 36. Revisione delle norme del regolamento

La revisione delle norme del regolamento o l'aggiunta di eventuali nuove norme sono attuate dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, previa consultazione degli Organi Collegiali rappresentanti delle singole componenti ed eventualmente anche su proposta di almeno il 25% di almeno una delle componenti scolastiche. Per la validità di tale seduta occorre la presenza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio. Le decisioni sono approvate con la maggioranza di almeno il 75% dei presenti.

Art. 37. Norma finale

Il presente regolamento è pubblicato nel sito del Liceo “Quadri” ed aggiornato in occasione delle revisioni (vedi art. 36).  È obbligo degli studenti, dei genitori e di tutto il personale che lavora nell’istituto conoscerlo e rispettarlo.

 

 

CAPO VI

RACCOLTA  DIFFERENZIATA  E  USO  RAZIONALE  DELLE  RISORSE  ENERGETICHE

 

38. Organizzazione generale

a.    Vista l’ingente quantità di rifiuti prodotti, in ottemperanza alle disposizioni comunali e vista la valenza educativa di tale progetto, la scuola si impegna a tenere sempre attivo un sistema di raccolta differenziata.

b.    La scuola dovrà prevedere che nei corridoi della struttura scolastica siano posti il numero di bidoni che saranno ritenuti necessari affinché il sistema funzioni, individuandone le posizioni più opportune.

c.    Saranno messi a disposizioni contenitori adatti per separare carta, pile, tappi, metalli, plastica, umido, secco non riciclabile.

d.    Nelle aule dovranno esserci contenitori separati per raccogliere la carta, la plastica e i metalli, i tappi, il secco non riciclabile.

e.    Tutti gli studenti si impegnano ad un consumo razionale delle risorse energetiche (spegnendo le luci quando non sono necessarie e comunque all’uscita della classe dall’aula, chiudendo le finestre dopo il normale ricambio dell’aria nei periodi in cui il riscaldamento è acceso, regolando la potenza dei caloriferi quando necessario …)

 

39. Responsabili dello svuotamento dei contenitori.

Ogni classe individuerà due studenti responsabili dello svuotamento dei cestini posti nelle aule dentro i bidoni collocati nei corridoi nel giorno/nei giorni stabiliti e comunicati ad inizio anno scolastico. Essi svuoteranno i cestini presenti nell’aula occupata nel giorno fissato per lo svuotamento e si preoccuperanno di vigilare che i compagni conferiscano correttamente i diversi materiali nei contenitori ad essi destinati, provvedendo eventualmente a togliere i materiali “sbagliati” (dopo avere indossato guanti protettivi forniti dal personale della scuola).

L’attività di questi studenti verrà tenuta in considerazione dai docenti per la attribuzione del voto di condotta.

 

40. Doveri del personale

a.    Il personale ha il compito di svuotare i cestini degli spazi comuni (laboratori, palestre, spogliatoi, aula magna, biblioteca …) e quelli delle classi non presenti nella giornata prevista per lo svuotamento a causa di gite o altro.

b.    Il personale ha il dovere di segnalare in Presidenza le inadempienze degli studenti incaricati dello svuotamento dei cestini.

c.    Il personale ha il compito di portare i bidoni nei luoghi in cui avverrà il prelievo nei giorni stabiliti da parte delle ditte incaricate.

 

41. Strumenti di controllo e sanzioni in caso di inadempienze

Nel caso in cui venissero buttati nei bidoni rifiuti diversi da quelli indicati dall’etichetta o non venissero svuotati i cestini nelle aule, il personale potrà richiedere un intervento disciplinare nei confronti degli studenti negligenti.

 

ALLEGATI:
6. Codice di comportamento per consumo, possesso e cessione di sostanze psicotrope
7. Regolamento attività residenziali e di studio
8. Regolamento aule di informatica.


 

6. CODICE DI COMPORTAMENTO RELATIVO A SOSTANZE PSICOTROPE

Art. 1
a. Rinvenimento di sostanze psicotrope o segnalazioni ripetute di uso o cessione di sostanze:
In questi casi deve essere informato il Dirigente Scolastico, il Consiglio della classe eventualmente coinvolta. A tale proposito sarebbe opportuno prevedere anche un incontro informativo classe per classe, gestito dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dove si affrontino con i ragazzi tutti gli aspetti degli episodi contestati, nonché dove siano ricordati tutti i termini del regolamento della scuola. Va specificato che nel caso sia trovata qualsiasi tipo di sostanza psicotropa abbandonata (es. uno spinello o delle pastiglie, ecc.), questa sarà consegnata alle forze dell’ordine. Sarebbe opportuno inoltre che fossero avvisati i genitori tramite i loro rappresentanti (Comitato).

b. Episodi di consumo a scuola di sostanze psicotrope che vedano l’individuazione di soggetti di cui si conosce nome e cognome:
Nel caso in cui il consumo è segnalato da soggetti della scuola diventa fondamentale agire nella chiarezza e non lasciare quanto saputo nel “riferito”.
Si consiglia di individuare un insegnante (potrebbe essere il docente referente di educazione alla salute o della funzione obiettivo per l’assistenza agli studenti) a cui fare riferimento, per verificare la certezza della segnalazione.
 Una volta accertata l’informazione, l’insegnante segnala il caso al Dirigente Scolastico per gli adempimenti necessari. Le competenze di questo insegnante devono essere note e conosciute da tutti. E’ importante prevedere una presa in carico della famiglia per gradi e non da subito, concordando insieme con il ragazzo i tempi.
Inoltre il Dirigente Scolastico, o l’insegnante delegato, provvede alla convocazione dello studente interessato. Deve essere ribadito allo studente che a scuola non è tollerato il consumo. Sarà importante specificare che la reiterazione del consumo porterà alla tempestiva segnalazione ai genitori dell’episodio rilevato.
Se lo studente e la sua famiglia sono interessati ad un colloquio con gli operatori del SERT, tale incontro sarà svolto c/o la sede del SERT stesso e non a scuola. Il da farsi sarà comunque valutato caso per caso.
c: Se lo studente ammette genericamente un uso di sostanze nell’ambito di una confidenza dove ha importanza la relazione instaurata con lo studente, l’insegnante che ha compiuto l’accertamento è opportuno che contatti il SERT per decidere insieme alla scuola una strategia comune che comporti, come obiettivo, il coinvolgimento della famiglia (il da farsi verrà valutato caso per caso).

Art.2: POSSESSO E CESSIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE
Il possesso e la cessione di sostanze psicotrope da parte del soggetto oltre a quanto espresso nell’art.1 comma b porterà sin da subito alla segnalazione dell’episodio alle forze dell’ordine in quanto solo costoro possono determinare se la quantità di sostanza detenuta, è ascrivibile nell’uso personale o nel reato di spaccio.

Art.3:  USO, POSSESSO, CESSIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE IN ATTIVITA’ DIDATTICHE ATTUATE IN SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA
Quanto appena descritto negli art. 1 e 2  vale anche se il fatto si verifica in gita o in altri spazi non prettamente scolastici (feste, o altre manifestazioni organizzate dagli studenti, approvate dal Consiglio d’Istituto). Anche prima della gita deve essere redatta una circolare sulla non tollerabilità dell’uso di droghe con descritte le relative sanzioni ad eventuali trasgressioni. Se le classi in gita sono composte di minori di età, questi non devono mai essere lasciati soli e pertanto deve essere sempre previsto un accompagnamento (anche per mangiare o per andare in locali da ballo o di altro svago).

Art.4 COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA
In tutti i casi descritti negli articoli 1,2,3 il coinvolgimento della famiglia è fondamentale non solo per motivi di carattere giuridico, ma anche per motivi educativi. La rete nella comunicazione fra insegnanti, studenti, genitori crea un clima di chiarezza e trasparenza nelle azioni che impediscono situazioni di complicità e confusione. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato coinvolgerà la famiglia attraverso modalità ritenute idonee, tenendo in considerazione anche la volontà dello studente.

Art. 5 SOSTANZE PSICOTROPE LEGALI
In caso di inosservanza dell’art. 11 comma c e d del regolamento di istituto (divieto di uso e cessione di sostanze psicotrope legali) si autorizza  in ogni caso la requisizione. Lo spazio della scuola è anche quello delle gite, feste o altre manifestazioni organizzate dagli studenti in ambito scolastico.
Nei casi invece di consumo o di abuso alcolico, si consiglia di seguire le indicazioni già fornite per i casi di uso/abuso di sostanze psicotrope (art. 1 commi b e c)

Art.6 RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’INSEGNANTE
 In riferimento all’art. 5, si tenga presente quanto segue:
 Nei confronti dei minori di 16 anni è vietata per legge la somministrazione di alcolici. Nei confronti dei minori di anni 18, esiste una responsabilità civile dell’adulto nel caso essi compiano danni conseguenti a fatti illeciti (danni a cose o persone per cause di ubriachezza) ed inoltre sono previste sanzioni penali per chi causa l’ubriachezza altrui in un luogo pubblico (come la scuola o come un esercizio pubblico).
La responsabilità civile dell’insegnante nei confronti dello studente riguarda anche il maggiorenne per il tempo che sta a scuola e quando partecipa ad attività didattiche approvate dagli organi competenti.
All’insegnante spetta il compito di sorveglianza, come previsto da apposita circolare annuale, all’interno della scuola e secondo i tempi e i modi stabiliti.

Art. 7 SANZIONI DI TIPO RIPARATIVO
Oltre alle sanzioni previste dalla legge sulle sostanze psicotrope il Consiglio di Istituto individua delle sanzioni “riparatorie” adeguate alla gravità  della situazione. Ciò deve essere previsto nei casi di reiterazione di episodi di consumo, di possesso e di cessione di sostanze a scuola. Come da DPR 249/98 "nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto".
 

Segue normativa

IL PUBBLICO UFFICIALE

CODICE PENALE
Art. 357 (Nozione di Pubblico Ufficiale)
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 1) gli impiegati dello stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria; 2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art. 361 ( Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o causa delle sue funzioni, è punito con una multa da euro trenta/99 a euro cinquecentosedici/46. (... ). Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

L'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO  CODICE PENALE

Art. 358 ( Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)
Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: 1) gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano , permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio; 2) ogni persona, che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Art. 362 (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)
L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'Autorità incaricata nell'articolo precedente (art. 361) un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103/29.  Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa. (una sentenza della Cassazione del 1996 precisa, partendo proprio da un caso che riguardava un. insegnante, che è colpevole anche chi non si accerta che la denuncia abbia un seguito)

LA RESPONSABILITA' CIVILE

CODICE PENALE

Art. 185
(Restituzioni e risarcimento del danno).  Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili (codice civile art. 2043-2059).  Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui.

  CODICE CIVILE

Art. 2048
Il padre la madre , o il tutore, sono responsabili del danno (2056 ss.; cp 190) cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (316 ss) o delle persone soggette alla tutela (343 ss; 414 ss), che abitano con essi.  La stessa disposizione si applica all'affiliante.
1 precettori e coloro che. insegnano un'arte sono responsabili del danno (2056 ss.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 ss.) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (1).
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

(1) = Sulla responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente, vedere art. 61 Legge I. 1 I. 19 8 0, n. 3 12.
 

LEGGE 1.11.1980, N. 312
art. 61
La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo. o di colpa grave nell'esercizio di vigilanza degli alunni stessi.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza: Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi.

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE CODICE PENALE
Art. 689 (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente)
L'esercente di un'osteria o un pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni 16 o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino ad un anno.

Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza)
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da £ 60.000 a £ 600.000.

Art. 691 (Somministrazione di bevanda alcolica a persona in manifesto stato si ubriachezza)
Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.  Qualora il colpevole sia l'esercente di un'osteria o di un pubblico spaccio di cibi e bevande, la condanna importa la sospensione dell'esercizio.
 

D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309
(TESTO UNICO SULLE SOSTANZE PSICOTROPE)
Gli articoli che qui ci interessa citare possono non essere stati riportati per intero
Art. 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope)
I. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre e mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle 1 e 111 previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 500 milioni. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire 50 a 600 milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1,2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle Il e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 1 0 milioni a lire 150 milioni. 5. Quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità o la quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle 1 e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire 2 milioni a lire 20 milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevante per la commissione dei delitti.

Art 14 (Criteri per la formazione delle tabelle)
L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Nella tabella 1 devono essere riportati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate.
2) Le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili, le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi.
3) Le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale.
4) Ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o chimica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate.
5) Gli indolici, siano essi triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possono provocare distorsioni sensoriali.
6) Tetraidrocannabinoli e i loro analoghi.
7) Ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi allucinazioni sensoriali
b) Nella tabella Il devono essere indicate:
1) La cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essa riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste dalla lettera 6) della tabella 1:
2) Le preparazioni contenenti le sostanze di cui al comma precedente
e) Nella tabella 111 devono essere indicate:
1) Le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico sedativo ad esse assimilabili.  Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata durante l'impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati.
2) Le preparazioni contenenti le sostanze di cui al precedente comma.
d) Nella tabella IV devono essere indicate:
1) Le sostanze di corrente impiego terapeutico (analgesici, barbiturici e anfetaminici più leggeri, n.d.a.), per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle 1 e III.
2) Le preparazioni contenenti le sostanze di cui al precedente comma.
 

Art. 75 (Sanzioni amministrative)
I. Chiunque, per fame uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle 1 e 111 previste dall'articolo 14, per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle Il e IV previste dallo stesso articolo 14.  Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.
2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle Il e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
3. In ogni caso, se si tratta da persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione Il del capo 1 e il secondo comma dell'art. 62 della legge 24 novembre'1981 n. 689.  Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 12 l.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedano alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto. 6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinnanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le regioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni.  In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuata la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinnanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6. 8.  Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e doloro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione di programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico. 10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione recupero.  Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento. 1 I. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefètto dispone l'archiviazione degli atti. 12. Se l'interessato non sui presenta al servizio pubblico per le tossicodipendente entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o le interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca dinnanzi a sé e lo invita al rispetto del programma.
13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo.
14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona.  Nel caso in cui gli atti riguardano più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
 


 

7. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RESIDENZIALI E DI STUDIO
Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali nazionali e internazionali, stage
Le attività' residenziali e di studio completano l’attività didattica e sono finalizzate allo sviluppo ed allo scambio culturale, all'approfondimento tematico e, infine, alla socializzazione.
Tali attività' sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti e costituiscono parte integrante della programmazione del Consiglio di classe e dallo stesso vanno puntualmente deliberate.
 

1. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’
Viaggi di istruzione e visite guidate
I viaggi di istruzione sono quelli che si svolgono in un'intera giornata o in più giornate, e che comportano trasferimenti di una certa entità.
Le visite guidate sono quella che avvengono al mattino o al pomeriggio, con spostamenti limitati nell'ambito della città o di centri limitrofi.
Viaggi e visite debbono nascere all'interno dell'attività scolastica, per l'approfondimento e il completamento di argomenti e aspetti culturali inerenti ai programmi e con la preparazione, la guida, l'accompagnamento e lo sviluppo didattico dati dai docenti direttamente interessati alla materia e agli obiettivi.
Il viaggio deve essere preparato con largo anticipo, con la collaborazione tra studenti e insegnanti della classe competenti sul tema. Può essere opportuno, in taluni casi, prevedere la collaborazione di una guida, da reperire sul posto utilizzando i normali canali (APT, Assessorati al turismo, Musei, istituzioni culturali...).

Ciascuna classe può effettuare, nel corso dell’anno scolastico, viaggi di istruzione e/o visite guidate.
Distribuzione e durata delle attività viene stabilita nel Piano dell'offerta formativa.
(da. POF 2005-2006, 2.2.1.4): Tutte le classi possono effettuare viaggi di istruzione (una giornata) e visite guidate (mezza giornata). Per le classi quinte il viaggio di istruzione comprende più giorni (al massimo 5 inclusa una festività) e possono avere una destinazione all’estero. Gli stage di approfondimento sono riservati alle classi terze in un numero massimo di 4, e alle classi quarte, sempre in un numero massimo di 4. Nel caso di una richiesta di stage superiore, verranno selezionate le quattro proposte più valide culturalmente e didatticamente.

Scambio culturali in Italia
Lo scambio culturale italiano ha come obiettivo conoscere e condividere esperienze di coetanei in città diverse.
Lo scambio si articola in tre fasi:
a) presa di contatto con un istituto di una città italiana, preferibilmente del Sud, per organizzare lo scambio, scegliendo un tema da analizzare parallelamente e da confrontare in occasione dell'incontro.
b) preparazione della visita, attraverso la conoscenza della storia, dei problemi, della struttura economica, della stratificazione sociale, dell'organizzazione politica di quella città, impostando una riflessione che coinvolga tutta la classe sul tema dello scambio.
c) realizzazione dello scambio: per 5 giorni una classe viene ospitata dall'altra, organizzando momenti di attività didattica, ordinaria e straordinaria, la visita della città, la visita dei luoghi interessati al tema dello scambio, la conoscenza degli spazi comuni di vita giovanile.
Lo scambio è avviato nelle classi terze e può coinvolgere, nelle sue due fasi, anche l'anno successivo.
 

Scambio culturale internazionale
Utilizzando i canali disponibili è possibile realizzare uno scambio culturale internazionale con paesi europei. Lo scambio, che ha come scopo il confronto e la conoscenza di una cultura diversa, viene svolto con classi che abbiano l'italiano come materia di studio o, considerata la scarsa diffusione dello studio della lingua italiana, che abbiano in comune la lingua straniera studiata (inglese, francese, tedesco).
Per 6 giorni una classe viene ospitata dall'altra e viceversa, nell'arco dello stesso anno scolastico o di due consecutivi.
Le classi coinvolte vanno dalle seconde alle quarte. Nella scelta della classe va considerata la qualità complessiva del gruppo di alunni coinvolti.
Le fasi dello scambio sono:
a) prendere contatto con l'istituto straniero (nel caso di nuovi scambi) o con i colleghi responsabili (nel caso di scambi consolidati)
b) preparare la classe all'incontro con i coetanei attraverso
- la riflessione su se stessi, la realtà in cui si vive, la condizione giovanile in Italia, la scuola che si frequenta (con l'aiuto del Consiglio di classe);
- la preparazione linguistica, per permettere agli studenti di esprimersi in modo appropriato alle situazioni comunicative che si incontreranno (se possibile con l'aiuto di un esperto).
c) Organizzare lo scambio nei suoi aspetti didattici e culturali:
- nel caso in cui gli studenti stranieri siano in grado di seguire le lezioni in italiano è auspicabile inserirli a gruppi nelle varie classi durante le lezioni curricolari;
- nel caso in cui la lingua veicolare sia diversa dall'italiano è necessario organizzare delle lezioni in lingua straniera, in modo da non tralasciare l'aspetto didattico;
- in entrambi i casi è prevista la visita della città, dei luoghi più interessanti e/o di quelli relativi al tema dello scambio.

Stage di approfondimento
Gli stage di approfondimento integrano l'esigenza di socializzazione con la valenza culturale e formativa.
La loro scansione è la seguente:
a) Si individua un tema di approfondimento previsto dal programma di studio o significativo per la vita culturale e civile. Su questo tema la classe prepara, per piccoli gruppi, una serie di approfondimenti da esporre ai compagni durante lo stage.
b) Prenota per 4 giorni di una struttura alberghiera che preveda una sala per il lavoro di gruppo e, almeno nelle vicinanze, la disponibilità di strutture sportive e la possibilità di svago.
c) Per mezza giornata, preferibilmente al pomeriggio, si prevedono relazioni dei gruppi e di esperti appositamente invitati, seguite dalla discussione sulle tematiche affrontate. La sera l’attività continua con la proiezione di film sul tema o con momenti di discussione.
d) Il tempo lasciato libero dall'attività mattutina e pomeridiana (4-5 ore in tutto) viene lasciato allo svago ed alla socializzazione.
e) L'attività dello stage viene raccolta in forma cartacea o digitale e messa a disposizione della scuola, sia in Biblioteca che nella rete informatica interna.
 

2. NORME DI COMPORTAMENTO
Gli Studenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata dell’attività, le seguenti norme:


e per gli stage:


I Genitori, qualora i figli avessero particolari problemi di salute, devono darne notizia ai docenti accompagnatori, che sono tenuti alla riservatezza.
In caso di mancato rispetto di tali regole, gli studenti saranno soggetti ai seguenti provvedimenti, decisi in modo inappellabile dagli insegnanti accompagnatori:

Tutte le trasgressioni alle norme precedenti saranno segnalate al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di classe e verranno opportunamente considerate: 3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE
La partecipazione
Tali attività saranno autorizzate solo se vi parteciperà almeno l'85% degli alunni della classe; nessun estraneo è ammesso, tranne esperti autorizzati che contribuiscono al buon funzionamento dell'attività stessa.

Il finanziamento
Il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, determinerà il budget da destinare alle attività residenziali e di studio e al contributo per gli alunni, stabilendo anche i criteri di ripartizione.

I termini di presentazione e di effettuazione
La richiesta delle attività va presentata entro e non oltre il 15 dicembre, con la sola eccezione delle visite guidate. (nota: Nell'anno in corso si è stabilito che la data di presentazione sia il 28 novembre e che la finestra privilegiata per l'effettuazione dei viaggi sia dall'1 al 18 Aprile.) Tutte le attività devono essere effettuate entro il 30 aprile.
Il non rispetto di questi termini comporta la mancata autorizzazione allo svolgimento delle attività richieste.

La deliberazione
Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono approvati dalla Giunta Esecutiva. Le rimanenti attività sono deliberate dal Consiglio di Istituto. Gli scambi culturali con l'estero devono essere approvati anche dal Collegio Docenti.
Rispetto ai viaggi di istruzione, vanno privilegiate le altre attività, tenuto conto della loro particolare valenza culturale ed educativa.

La preparazione da parte delle classi
Ogni attività deve essere programmata dal Consiglio di classe ed accuratamente preparata con la collaborazione tra studenti, professori e genitori.
La Biblioteca di Istituto si deve progressivamente attrezzare con una serie di strumenti utili a tal fine, quali guide, piante, mappe, orari, per agevolare il lavoro organizzativo degli studenti.
Si prevede, in rapporto agli scambi culturali, la collaborazione fattiva dei genitori della classe, nella veste dei rappresentanti di classe e/o di altri genitori disponibili. Gli studenti, con la consulenza attiva dei docenti, sono chiamati in prima persona ad organizzare l'attività, studiando orari, piante, percorsi, collegamenti, imparando così a muoversi in un territorio in forma autonoma.
Tutte le richieste di autorizzazione delle attività devono essere corredate da:
- mete, itinerario e tempi di svolgimento
- nominativo dei docenti accompagnatori
- motivazioni didattiche e culturali
- data della delibera del Consiglio di Classe.
Dopo l'autorizzazione ogni studente presenterà in segreteria la ricevuta dell'eventuale versamento richiesto e la dichiarazione di consenso delle famiglie sulle regole di comportamento a cui attenersi durante le attività residenziali e di studio.

Le modalità di effettuazione
Nella scelta delle mete, dei periodi di effettuazione, dei mezzi di trasporto, delle strutture alberghiere si devono privilegiare le soluzioni che garantiscono sicurezza e comfort senza tuttavia costituire spesa onerosa per le famiglie e per la scuola. A tal fine:
- si può procedere, anche d'ufficio, all'abbinamento di classi per il viaggio e l'alloggio;
- vanno evitati, tassativamente, periodi e strutture alberghiere che applicano tariffe di alta stagione;
- si contribuisce, da parte della scuola, alle spese degli alunni in condizioni economiche disagiate e opportunamente documentate.

I docenti accompagnatori
Per favorire l'avvicendamento dei docenti ed evitare eccessivi disagi alle classi, ciascun docente potrà utilizzare, per la partecipazione alle varie attività, fino a un massimo di 5 giorni di lezione del proprio orario, per anno scolastico.
 

4. ARCHIVIO DELLE ATTIVITA’
Attraverso la compilazione di una scheda (che facilita e rende omogenee le relazioni dei docenti) si costituisce un archivio tecnico, aggiornato dagli insegnanti accompagnatori, sulle attività svolte. Se si utilizzano delle strutture utili per altre iniziative della scuola (alberghi, ristoranti, trasporti ecc..) l'insegnante accompagnatore ne deve dare una valutazione, in modo da facilitare le classi che sceglieranno quella destinazione. Queste valutazioni sono raccolte in Segreteria e costituiscono un archivio costantemente aggiornato da utilizzare per l'organizzazione delle attività.


 

8. REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA
Tutte le apparecchiature presenti nella scuola sono un patrimonio comune quindi vanno utilizzate con il massimo rispetto.

1. L’ingresso degli studenti nei laboratori è consentito solo in presenza dell’insegnante, il quale dovrà firmare l’apposito registro.

2. Ogni alunno deve sedersi al posto assegnato all’inizio dell’anno. Sarà compito dell’insegnante e/o del capoclasse far rispettare la disposizione stabilita. Questo consente di circoscrivere a pochi utenti l’utilizzo di ogni apparecchiatura.

3. Il pieno utilizzo delle macchine è consentito dalla password di classe che verrà rinnovata periodicamente. Essa permette l’uso dei softwares della rete interna, l’accesso ad alcune cartelle pubbliche a disposizione sul server Bianca, la navigazione controllata in internet ed il salvataggio dei dati in una apposita cartella di classe sul server.

4. In caso di malfunzionamento di una macchina bisogna darne tempestiva segnalazione all’assistente tecnico.

5. In caso di danneggiamento dell’attrezzatura si ricorrerà alla relativa norma del  regolamento d’istituto.

6. All’uscita dal laboratorio sarà cura di ogni classe lasciare il mobilio in ordine, le macchine con la schermata di ingresso in rete (comando “Disconnetti …..”) oppure spente (comando “Chiudi sessione”) se si tratta dell’ultima ora di lezione.

7. Nei laboratori è vietato:

–entrare con zaini, borse, cappotti, cibi e bevande
–utilizzare CD personali o dischetti, se non espressamente consentito
  dall’insegnante
–installare softwares o apportare modifiche a quelli esistenti
–cancellare o alterare files-dati presenti in hard-disk.
8. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dagli assistenti tecnici senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati nelle apposite cartelle sul server.

9. I softwares installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne proposta al prof. Zoccante e, in un secondo momento, una richiesta scritta da consegnare agli assistenti tecnici.

10. Agli insegnanti che desiderano installare dei softwares personali per svolgere delle lezioni è consigliato parlarne con il prof. Cristofaro per valutare il caso di inserire il CD nel server “Juke Box” e renderlo così a disposizione di tutti. In caso diverso, è consentita l’installazione nel PC a disposizione del professore nei laboratori. E’ importante, comunque, darne notizia agli assistenti tecnici e scriverlo nel registro di laboratorio, per facilitare la manutenzione delle macchine.

11. Per motivi di copyright è possibile duplicare solo i softwares privi di licenza.

12. L’attribuzione delle password di classe e dei diritti da essa gestiti sono a cura del responsabile di rete.
 


 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Accesso
La biblioteca funziona per la distribuzione dei libri in prestito e per la consultazione da parte degli studenti solo in determinati orari stabiliti dal responsabile e concordati con la presidenza.
L'accesso durante l'orario di lezione è naturalmente concesso solo dall'insegnante che si trova in classe. La permanenza utile ed effettiva degli studenti in biblioteca, se l'insegnante lo ritiene opportuno, può essere documentata per iscritto.

I docenti e il personale ATA possono accedere anche al di fuori degli orari in cui è garantito il servizio da parte del responsabile o di un suo delegato.

La biblioteca è un luogo di ricerca e studio e quindi l'utente deve garantire un comportamento adeguato al fine di non disturbare l'attività altrui.

La biblioteca è aperta all'attività didattica per classe o gruppo di studenti anche al di fuori degli orari prestabiliti, compatibilmente con l'individuazione di un docente responsabile. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con il responsabile della Biblioteca; potrà poi essere svolta in forma autonoma e il docente sarà garante dell'uso dei materiali. 

Prestito

Possono essere dati in prestito tutti i libri della biblioteca, salvo le enciclopedie, i dizionari e quelli che il responsabile non ritenga opportuno.
Per gli studenti le operazione di carico e scarico dei testi possono avvenire solo nelle ore di apertura della biblioteca, da parte del responsabile o di un suo delegato.

Dato che i docenti possono accedere alla biblioteca anche al di fuori dell'orario di apertura, nel caso in cui abbiano necessità di effettuare dei prestiti o delle restituzioni dovranno registrare tali operazioni nel registro cartaceo (copertina gialla).

Il prestito è strettamente personale: la persona che richiede il prestito del libro risponde pienamente di questo.

Non è possibile prendere a prestito più di due volumi, salvo nei casi concordati con il responsabile della biblioteca.

La durata del prestito è di 30 giorni; alla scadenza potrà essere rinnovato se non richiesto da altri utenti. Chi è in ritardo con la restituzione dei libri viene sospeso dal prestito, fino a che non abbia regolarizzato la sua posizione.

Il libro in prestito deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui viene consegnato; chi deteriora o smarrisce un testo è tenuto a ripagarlo secondo il prezzo corrente.

La circolazione delle riviste viene gestita direttamente dagli utenti registrando nell'apposito registro (copertina blu) i prestiti e le restituzioni.


  


 

Regolamento generale di educazione fisica

Norme per accedere alla palestra

DESTINATARI: DOCENTI E ALUNNI

Docenti e alunni sono tenuti:

1.     a rispettare la puntualità di inizio delle lezioni.

2.     aver cura delle strutture (palestra e spogliatoi ) e dell’ambiente esterno.

3.     non fumare durante i trasferimenti da una palestra all’altra e rispettare le norme approvate dal Collegio Docenti in materia.

 

Durante le ore di lezione lo studente è tenuto a rispettare queste regole: